
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"P.G.S. GOODNESS TIRANO"
Art. 1 - Costituzione.
E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata "P.G.S. GOODNESS TIRANO", Ente associativo ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e nel rispetto degli arti 36 e segg. del codice civile.
Art. 2 - Scopi dell'associazione.
L'Associazione “P.G.S. GOODNESS TIRANO" è associazione libera e apolitica, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, lo sviluppo e la diffusione della pratica delle discipline sportive a livello dilettantistico e attività ricreative a questa connesse, creando nel contempo una struttura, anche logistica, atta a consentire, a quanti vi aderiscono, un processo di maturazione e apprendimento atletico-sportivo rapido ed equilibrato.
Attraverso l'esperienza del gioco e dello sport l'Associazione vuol far vivere momenti di educazione, di maturazione e di impegno in una visione della vita ispirata alla concezione evangelica dell'uomo e della realtà.
Nel contesto del suo progetto l'Associazione Pgs si impegna alla promozione del volontariato nel servizio educativo sportivo riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio; curandone la professionalità, lo stile educativo dell'animazione, la spiritualità giovanile come motivazione e la sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.
Intende egualmente coinvolgere, per il loro ruolo di collaborazione educativa, i genitori dei minori tesserati.
Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti è a titolo gratuito, salvo il riconoscimento delle eventuali spese anticipatamente sostenute.
L'Associazione, solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, si propone:
a) la promozione e l'organizzazione dello sport, sia a livello agonistico che a livello formativo ed amatoriale, per sviluppare il senso morale ed il valore umano della pratica formativa;
b) l'organizzazione e la gestione di corsi per attività motoria;
c) l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e quant'altro ritenuto utile al raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall'Assemblea dei soci;
d) la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri soci per lo svolgimento delle varie attività sportive.
L'attività sportiva, anche e soprattutto quella finalizzata alla partecipazione a campionati, viene esplicitata in ciascuna delle varie specialità fra quelle prescelte dal Consiglio Direttivo.
L'Associazione può istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di preparazione atletica, organizzare manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico-divulgativo destinati ai soli propri associati.
Scopo dell'Associazione è anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l'interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport. Essa può stabilire contatti, a livello locale, nazionale e internazionale, con Istituti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.
L'Associazione riconosce e valorizza altresì nella propria struttura il ruolo degli Enti promotori CNOS e CIOFS, che nominano propri delegati locali con il compito di garantire l'orientamento dell'Associazione all'interno del Progetto Educativo Pastorale Salesiano e di assicurare il collegamento tra L'Associazione e gli Enti promotori. Gli Enti promotori provvederanno a designare propri candidati per le elezioni degli organi sociali a tutti i livelli.
Sono espressamente escluse dallo scopo associativo, finalità politiche e lucrative.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti delle Polisportive Giovanili Salesiane e delle Federazioni Sportive Nazionali, cui l’Associazione stessa delibererà d’aderire.
L’Associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del CONI, delle Polisportive Giovanili Salesiane e delle Federazioni Sportive cui aderirà dovessero adottare a suo carico.
Art. 3 - Attività associative
Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà:
a) possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
b) stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
c) richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive e ricreative;
d) organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
e) accettare, in via meramente strumentale e non principale, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
f) partecipare a campionati nell'ambito dell'attività promossa dagli Enti preposti in genere;
g) organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, campi estivi ed invernali, centri di formazione sportivi.
L'Associazione potrà dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed associazioni sportive, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che s’inquadrino nei suoi fini istituzionali. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art. 4 - Requisiti dei soci
L'Associazione è offerta a tutti coloro (persone fisiche e/o giuridiche) che, interessati alla realizzazione delle finalità di cui al precedente art. 2 ed alle attività di cui al precedente art. 3, ne condividono lo spirito e gli ideali e sono in grado di concorrere alla loro concreta realizzazione nell'interesse comune dell'Associazione stessa.
Sono soci dell'Associazione "P.G.S. GOODNESS TIRANO" tutti coloro che, all'atto dell'accoglimento della domanda e aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa. La qualifica di Socio è annuale e ha durata uguale a ciascun esercizio sociale di cui all'art. 21; è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.
Sono istituite tre categorie di soci:
a. Soci "ordinari", coloro che verseranno l'apposita quota associativa così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto ed allo svolgimento delle attività associative;
b. Soci "sostenitori", coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell'associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio "sostenitore" fosse assunta da persona giuridica o da un ente di altro tipo, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti qualsiasi altra categoria di soci;
c. Soci "Juniores", coloro che, di età inferiore ad anni 18, verseranno l'apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto ed allo svolgimento delle attività associative, non potendo tuttavia esercitare direttamente il diritto di voto attivi e passivo, se non per mezzo di un genitore o di chi ne fa le veci.
L'appartenenza a una qualsiasi categoria di soci previste dal presente statuto, attribuisce:
a. il diritto a partecipare a ogni attività associativa;
b. il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
c. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo; il tutto senza limitazione alcuna. La qualifica di socio si assume con l'iscrizione nell'apposito libro di cui all'art.22 del presente statuto, previa ammissione del Consiglio direttivo e viene meno alla data del 31 agosto di ogni anno, se non accompagnata dal rinnovo e dal versamento della quota associativa e delle somme aggiuntive deliberate dal Consiglio Direttivo stesso ed approvata dall'assemblea dei soci.
Art. 5 - Ammissione dei soci.
Quanti desiderassero divenire soci "Ordinari" e "Juniores" dell'Associazione devono presentare apposita domanda redatta per iscritto al Consiglio direttivo. Per i soci Juniores, la domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Le domande di iscrizione in qualità di "Socio sostenitore" devono essere presentate, per iscritto, direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo.
Le domande di iscrizione sono esaminate, ed eventualmente accolte, dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio Direttivo può respingere le domande senza essere tenuto a rendere note le ragioni.
Tutti gli associati sono obbligati a versare le quote associative e le somme aggiuntive , così come deliberate dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per le prestazioni di eventuali servizi fomiti agli associati o a particolari categorie tra questi identificate. La quota associativa non è mai rivalutabile o rimborsabile.
Art. 6 - Circolazione delle quote.
La quota associativa è intrasmissibile. Fanno eccezioni i trasferimenti mortis causa.
Art. 7 - Perdita della qualifica di socio.
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a. per mancato rinnovo della domanda di ammissione a socio o per mancato pagamento della quota associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
b. per rifiuto motivato del rinnovo della domanda di ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo;
c. per espulsione: qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto, tale decisione è eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo e presa a maggioranza dei membri in carica.
Ogni socio è sempre libero di recedere dall'Associazione comunicando per iscritto la propria volontà al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente.
Al socio decaduto, escluso o recesso, non spetta il rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali periodi precedenti.
Art. 8 - Organi dell'Associazione.
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- il Revisore.
Art. 9 - Partecipazione all'Assemblea.
L'Assemblea è costituita dai soci Ordinari e Sostenitori, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota. Il voto è espresso per alzata di manto. Hanno diritto a partecipare all'assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente statuto, tutti con il medesimo diritto di voto, oltre a tutti i membri degli organi associativi, i quali, se non soci, non hanno però diritto di voto. Fanno eccezione i soci Juniores, per i quali il diritto di voto attivo e passivo è esercitato con le modalità di cui all'art. 4 del presente statuto.
Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea.
L'Assemblea è convocata per affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno un mese di anticipo sulla data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo (posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma). Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata quando ne faccia domanda motivata almeno un terzo dei soci con diritto di voto, presentando uno schema di ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è altresì convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.
Art. 11 - Costituzione e deliberazione dell’Assemblea.
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera a maggioranza dei presenti della seduta e necessita di un quorum costitutivo pari alla metà più uno degli associati iscritti, nell'apposito libro di cui all'art. 22 del presente statuto, alla data stabilita per l'assemblea. L'assemblea in seconda convocazione, prevista solamente per l'assemblea straordinaria, è validamente costituita con la presenza di almeno un decimo degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. La data e l'ora dell'Assemblea in seconda convocazione saranno indicati nell'avviso previsto per la prima convocazione e non potrà essere tenuta se non dopo 24 ore dall'orario di prima convocazione.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o che le è sottoposta, compresa l'approvazione del programma di attività associative dell'anno. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costitutivi. L'Assemblea elegge il Presidente, il Vice-Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Revisore e, inoltre, approva il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo. Sono ammessi a partecipare all'Assemblea tutti i soci iscritti nell'apposito libro di cui all'art. 22. E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta a una.
Art. 12 - Compiti del Presidente e del Vicepresidente.
Il Presidente è nominato dall'assemblea, la prima volta all'atto della costituzione e , successivamente, decorso il triennio di vigenza della carica. Il Presidente deve essere eletto tra i soci, rimane in carica per un triennio e può essere liberamente rieletto. Il Presidente ha il potere di rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio, di cui è membro di diritto, e coordina l'attività associativa. Ha, inoltre, il dovere di convocare l'Assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico-finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente con cadenza annuale convoca e presiede riunioni degli atleti/e - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici - tesserati e maggiorenni, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alle Federazioni Sportive Nazionali, per il costante aggiornamento degli atti federali.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo che cura tutta l'attività associativa. E' composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea tra i soci, la prima volta all'atto della costituzione e, successivamente, decorso il triennio di vigenza della carica. La votazione è eseguita per alzata di mano. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante lettera o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale o posta elettronica o comunicazione telefonica. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovrà gestire il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali e alla legge. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare tra gli associati, dei soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso. Il rapporto, che si configurerà tra tali soggetti e l'Associazione, deve essere prevalentemente di prestazione volontaria, personale e gratuita, non potendo l’Associazione assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. Il Consiglio dovrà redigere annualmente, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno sportivo precedente. In tale occasione, sarà presentato anche un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno. Il Consiglio, in relazione al fabbisogno finanziario a copertura delle attività associative, delibera l'importo delle quote associative annuali e delle eventuali somme aggiuntive, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse categorie di soci ovvero delle diverse e maggiori attività associative a cui parteciperanno i soci stessi. L'importo deliberato delle quote è sottoposto ad approvazione e ratifica dell'assemblea. Il Consiglio stabilisce, inoltre, la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati e ai soggetti affiliati.
Art. 14 - Compiti del Segretario, del Tesoriere e del Direttore Sportivo.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali della riunione, attende alla corrispondenza.
Il Tesoriere, eletto tra i soci, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione. Egli provvede alla rilevazione delle entrate e delle uscite, all'aggiornamento dei libri dell'Associazione di cui al successivo Art.22, all'aggiornamento dell'elenco dei soci, provvede a contabilizzare le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.
Il Direttore Sportivo coordina le attività sportive programmate dagli organi associativi e cura, in particolar modo, il settore tecnico dell’Associazione.
Art. 15 - Compiti del Revisore.
Il Revisore ha una funzione di controllo sull'amministrazione del patrimonio. Può essere socio o non socio. Il controllo dallo stesso esercitato sarà di legalità e di correttezza contabile ed in generale sul rispetto di tutte le normative sia civilistiche che fiscali. Il Revisore deve redigere una relazione con i risultati delle verifiche effettuate. Deve poi presentare detta relazione all'Assemblea, in occasione della convocazione per l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario. La carica di Revisore non è cumulabile con quella di Consigliere.
Art. 16 - Entrate dell'Associazione.
Le entrate dell'Associazione "P.G.S. GOODNESS TIRANO" sono rappresentate:
a) dai proventi delle quote associative e delle eventuali somme aggiuntive;
b) dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;
c) da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di Enti Pubblici, privati, associazioni e soci;
d) dai proventi derivanti da eventuali ed occasionali attività commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.
Art. 17 - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione.
L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportuno salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 18. - Gestione del patrimonio.
La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del Rendiconto economico e finanziario. Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di patrimonio, ovvero capitale, ovvero fondo comune sia direttamente o indirettamente tra i soci salvo che la distribuzione non sia imposta per effetto esclusivo di disposizioni di legge.
Art. 19 - Sede dell'Associazione.
L'Associazione "P.G.S. GOODNESS TIRANO" ha sede in Tirano viale Garibaldi n. 4. E' facoltà esclusiva dell'Assemblea Straordinaria trasferirne con apposita delibera l'ubicazione.
Art. 20 - Durata dell'Associazione.
La durata dell'Associazione è illimitata, ma potrà essere posta in liquidazione dall'Assemblea riunita in sede straordinaria, per l'impossibilità di perseguire le finalità di cui all'Art. 2 o le attività di cui all'Art. 3.
Art. 21 - Esercizio Sociale.
L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1 settembre e al 31 agosto di ogni anno.
Art. 22 - Libri Sociali.
Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri o registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:
a) libro degli associati;
b) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
c) libro dei verbali dell'Assemblea dei soci;
d) libro di cassa;
e) libro degli inventari e dei rendiconti.
Tali libri saranno tenuti costantemente aggiornati dal Tesoriere, secondo le norme e la prassi vigente in materia civilistica.
Art. 23 - Scioglimento e liquidazione.
Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti. Nell'eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procederanno alla liquidazione dell'Associazione. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l'organismo di controllo di cui all'ari. 3, comma 190, della Legge N. 662/96, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai soci e contabilizzate nell'apposito libro di cassa sottoposto al controllo del Revisore.
Art. 24 - Clausola arbitrale.
Le vertenze, eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti dalla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti e il terzo dai due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Sondrio. Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ritorno all'altra parte, contenente la nomina dell'arbitro, sottoscritta per accettazione da questi. Nei quindici giorni successivi alla data del timbro postale della ricevuta e sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà apporre in calce all'avviso la propria firma per accettazione. In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente del Tribunale di Sondrio, su semplice istanza di parte. Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, presidente del collegio. Difettando l'accordo, la nomina sarà deferita a cura di una delle parti o di uno dei due arbitri al Presidente del Tribunale di Sondrio. Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro. Quest'ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione anche istruttoria sarà presa fra gli arbitri a maggioranza.
Art. 25 - Rinvio.
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.